Video-sorveglianza in Condominio

Maggioranza per deliberazione installazione impianto

Con l’Articolo 1122-ter della Legge 220/2012 sulla video-sorveglianza nelle parti comuni del Condominio, si prevede un quorum per la deliberazione che sia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, come da secondo comma dell’Art. 1136 C.C.

Gestione impianto

L’Amministratore pro-tempore è il gestore dell’impianto di video-sorveglianza e può intervenire, direttamente o indirettamente, sull’impianto per prelevare e visionare immagini registrate e fornirle, nel caso, alle autorità competenti.

Funzionamento impianto

L’impianto di video-sorveglianza registra 24 ore su 24. È possibile accedervi con nome utente e password. Le registrazioni vengono conservate per un tempo previsto dalla normativa di 24 ore nei giorni feriali e 48 ore nei fine settimana.

Procedura di salvataggio immagini

È importante che il Condòmino segnali tempestivamente all’amministrazione quanto accaduto, indicando giorno e ora presunta dell’evento. L’Amministratore o il tecnico incaricato provvederanno a visionare le immagini per identificare i momento in cui si è verificato il fatto. La registrazione di tale evento sarà salvata e utilizzata in linea con la legislazione vigente.

Detrazioni fiscali

Guida alle ristrutturazioni edilizie e agevolazioni fiscali

Agenzia delle Entrate – Maggio 2019

In allegato all’articolo il documento ufficiale in formato pdf dell’Agenzia delle Entrate dove sono riportate tutte le specifiche utili alle detrazioni fiscali a seguito di interventi per ristrutturazione edilizia privata o condominiale.
Per quanto concerne il Condominio, a partire dal punto 1.2 della Guida sono riportate le indicazioni relative alle parti comuni soggette a detrazione fiscale. Al Capitolo 5, punto 2, le tabella riassuntiva dei lavori condominiali agevolabili.
Sui criteri fissati per l’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata si rimanda al Capitolo 1.3 della Guida.
La spesa massima per le detrazioni, fino al 31 Dicembre 2019, rimane fissata a € 96.000,00 per l’aliquota del 50%; per l’aliquota del 36% il tetto massimo di spesa detraibile è stabilito in € 48.000,00.
A seguito di lavori condominiali di questo tipo l’Amministratore rilascerà una certificazione che attesti e indichi la quota detraibile di spettanza al singolo Condòmino proprietario o beneficiario.
Per lavori condominiali il pagamento mezzo bonifico rimane esclusivo obbligo dell’Amministratore, il Condòmino può effettuarlo nelle modalità che più lo agevolano.
Tuttavia si pone la questione, nel caso non sia il proprietario a saldare le spese detraibili, relativa alla necessità di dimostrare che il pagamento sia stato effettuato dalla stessa persona che risulterà beneficiarne, diverso, in questo caso, come si ribadisce, dalla proprietà. In casi del genere, una volta verificato il pagamento della quota di spettanza, l’Amministratore potrà fornire la certificazione necessaria con l’indicazione corretta del nominativo del beneficiario della detrazione.
Si ricorda inoltre, nell’eventualità di un cambio di proprietà, che il diritto di detrazione spetta al nuovo proprietario, salvo diversa specifica da riportare nell’Atto di compra-vendita.
Rimane l’obbligo, già introdotto nel 2018, di trasmettere comunicazione informativa all’ENEA per motivi di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguibile con l’esecuzione di interventi per il recupero edilizio. Per l’elenco degli interventi soggetti all’obbligo di inoltro della comunicazione all’ENEA si rimanda a pagina 17 della Guida.
Infine, il documento precisa che in merito al cosiddetto “Sisma bonus”, con diverse quote di detrazione fino ad un massimo dell’85%, Agenzia delle Entrate fornirà un’apposita guida.

guida-ristrutturazioni-edilizie-detrazioni.pdf